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Licenziata perché in quarantena dopo le ferie: l’isolamento domiciliare costa caro…

Una lavoratrice torna dalle ferie e rispetta la quarantena di 14 giorni: per i giudici può essere legittimamente licenziata.

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Trascorrere le ferie all’estero, tornare in Italia e trascorrere nel nostro Paese un periodo di quarantena, isolamento domiciliare, per rispettare le misure anti-Covid. Una prassi che tanti italiani hanno percorso nell’ultimo anno ma che, secondo quanto afferma una recente sentenza del Tribunale di Trento, può costare caro, molto caro: il licenziamento. Ma per quale motivo? Quali sono state le valutazioni compiute dai giudici territoriali?

Licenziamento al rientro delle ferie in epoca Covid

Ricordiamo che fino al 5 marzo, chi ritorna dai Paesi riconosciuti come ad alto rischio epidemiologico dal ministero della Salute, sono obbligati a un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni, anche nelle ipotesi di assenza di positività da Covid-19. Si tratta di un sistema di gestione dei rientri evidentemente cautelativo, che permette di contenere il rischio di “importazione” di casi di nuovo coronavirus dall’estero.

licenziamento

Ebbene, rispettare queste indicazioni è però costato molto caro a una lavoratrice che aveva deciso di trascorrere le vacanze in Albania, ben consapevole che la rientro dall’estero avrebbe dovuto attraversare un periodo di isolamento fiduciario domestico per 14 giorni.

Proprio per questo elemento è stato assunto in grade considerazione dai giudici: la lavoratrice era a conoscenza degli obblighi al rientro, o avrebbe comunque dovuto essere a conoscenza di tali obblighi. E, dunque, sapeva o avrebbe dovuto sapere che al rientro non avrebbe potuto riprendere posto nel luogo di lavoro.

A tal fine, il giudice, con una sentenza piuttosto discussa, ha qualificato il periodo di isolamento fiduciario come una condizione di assenza non giustificata dal proprio posto di lavoro e, come tale, un comportamento che configura una causa di licenziamento.

Diritto alle ferie e licenziamento

Come anticipato qualche riga fa, la sentenza è stata duramente contestata da sindacati e molte associazioni, che sostengono come questa ordinanza sia una limitazione piuttosto dura del diritto alle ferie. Tuttavia, prima di saltare ad affrettate confusioni può essere utile ricostruire brevemente quali sono state le motivazioni che hanno condotto i giudici del Tribunale di Trento ad arrivare a tale motivazione.

In particolare, il Tribunale commenta come tutti i cittadini siano nelle condizioni di rispettare le limitazioni imposte dalle misure anti-Covid. Tuttavia, questo non implica il fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto scegliere con maggiore attenzione e criterio la destinazione delle proprie vacanze, anche sacrificando i propri desideri, tenendo conto di quelle che sarebbero state le conseguenze che sarebbero arrivate con la condotta che è stata posta in essere.

Insomma, la lavoratrice avrebbe dovuto giungere a un compromesso tra le proprie preferenze, le possibilità di poter liberamente godere delle ferie ma, di contro, il rischio di andare incontro a provvedimenti sgraditi al ritorno. Un compromesso che secondo i giudici sarebbe stato più accettabile rispetto alle restrizioni della libertà di movimento e del godimento di alcuni diritti civili, che l’intera popolazione ha dovuto subire da un anno a questa parte.

In altri termini, con le valutazioni ricondotte all’interno della propria ordinanza, i giudici del Tribunale di Trento sottolineano quanto sia importante richiamare alla mente il senso di responsabilità, soprattutto in una condizione di emergenza, con una caratteristica che dovrebbe essere implicita tra le parti in un rapporto di lavoro, come avviene tra il datore di lavoro e la dipendente.

Un senso di responsabilità che, sempre secondo le ultime valutazioni compiute dai giudici territoriali, avrebbe dovuto ispirare nella lavoratrice la necessità di non programmare delle vacanze all’estero, ben sapendo che al proprio rientro non sarebbe stata in grado di tornare al lavoro per altri 14 giorni, considerato che avrebbe dovuto trascorrere il previsto periodo di isolamento fiduciario al proprio domicilio, come previsto dalle misure contenitive della diffusione del Covid-19.

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