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Responsabilità dei docenti, offendere lo studente è maltrattamento? La Sentenza di Cassazione

I docenti dovrebbero fare attenzione al corretto uso delle parole: dare del deficiente all’alunno può essere reato di maltrattamento.

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 3459/2021) è intervenuta sul tema della responsabilità dei docenti, affermando che può integrare il reato di maltrattamento il comportamento del professore che in maniera sistematica umilia e offende un alunno, in presenza dei propri compagni.

In altri termini, i giudici della Suprema Corte affermano che la violenza psicologica gratuita, se viene replicata in maniera costante e metodica, è in grado di integrare il più grave reato di maltrattamento, e anche nelle ipotesi in cui il reo (in questo caso, il docente) si giustifichi ricordando che il suo è un intento educativo.

Il caso

responsabilità docente

Per poter comprendere quale sia la ragione che ha condotto i giudici a formulare una simile motivazione, può essere utile cercare di ricostruire il caso. Partiamo dunque rammentando come il Tribunale e la Corte d’Appello abbiano condannato un docente per il reato di maltrattamenti a carico di un proprio studente. In particolare, al docente viene contestato un comportamento protratto nel tempo, finalizzato a umiliare e offendere l’alunno, che all’epoca dei fatti contestati aveva appena 12 anni. In particolare, lo studente sarebbe stato chiamato in più occasioni con parole offensive, dinanzi ai compagni di classe.

I mezzi di correzione

Dinanzi a queste accuse, il docente contesta la sentenza dei giudici territoriali ricorrendo a quelli di legittimità, sostenendo che la condanna sia avvenuta solo sulla base delle affermazioni dei genitori dei ragazzo e del medico di famiglia degli stessi, che si sono costituiti parti civili, oltre che dai dirigenti della scuola. Da tali dichiarazioni emergerebbero tuttavia solamente i problemi di natura psicologica dello studente, ma non le presunte offese di cui sarebbe stato vittima a causa del comportamento del docente. Il docente sottolinea altresì come in realtà le offese sarebbero state negate dai compagni di classe.

L’unica eccezione in tal senso è stata rappresentata da un alunno, che avrebbe invece riconosciuto le offese, ma che – a detta del docente – sarebbe stato condizionato dalla madre. Ancora, i legali del docente contestano la qualificazione giuridica del reato, che non sarebbe qualificabile correttamente come maltrattamento, bensì come abuso dei mezzi di correzione.

Definire “deficiente” l’alunno è maltrattamento

Nelle motivazioni della sentenza i giudici della Suprema Corte si soffermano soprattutto sul secondo motivo di ricorso, con cui il docente e i suoi legali contestano l’attribuzione del reato di maltrattamenti, ritenendolo infondato.

Di fatti, gli Ermellini affermano che l’abuso dei mezzi di correzione consiste nell’utilizzare in maniera non appropriata metodi strumenti e comportamenti di correzione o educazione, in maniera ordinaria, permessi dalla disciplina generale e di settore, oltre che dalla pedagogia, come ad esempio escludere temporaneamente l’alunno da alcune iniziative di tipo didattico, o ad esempio le forme di rimprovero che non sono riservate.

I giudici di legittimità commentano inoltre come l’utilizzo di questi mezzi di correzione deve ritenersi congruo nel caso in cui:

  • vi sia effettivo bisogno dell’azione correttiva, perché l’alunno continua a non osservare i doveri di comportamento che su di lui graverebbero;
  • vi sia proporzione tra la violazione e l’intervento di correzione adottato.

Ebbene, nel caso in esame della Suprema Corte, non sarebbero state realizzate le condotte e i requisiti che sopra sono stati descritti brevemente. Di contro, i comportamenti del docente sarebbero stati piuttosto caratterizzati da atti di violenza che, sia di natura psicologica che di natura fisica, non sono mezzi di correzione o di disciplina, nemmeno se sono posti in essere con finalità educative.

Inoltre, se si fa uso sistematico di questo tipo di condotta, il comportamento non può comunque rientrare nell’abuso dei mezzi di correzione, come invece sostenuto dai legali del docente, ma rientra nel novero dei maltrattamenti ex art. 572 c.p.

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