Home » News Lavoro » cassazione e legge

Venditori porta a porta: tutti i chiarimenti del Ministero

<span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4728″ alt=”venditore bussa alla porta” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/03/venditori-porta-a-porta.jpg” style=”margin: 3px; float: left; width: 160px; height: 90px;” width=”646″ height=”363″ />Una nota ministeriale è intervenuta a chiarire univocamente alcuni degli aspetti di maggiore confusione relativa ai <strong>venditori porta a porta</strong> o, meglio, quegli incaricati alla vendita …

Leggi tutto

Condividi questo bel contenuto
 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4728" alt="venditore bussa alla porta" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/03/venditori-porta-a-porta.jpg" style="margin: 3px; float: left; width: 160px; height: 90px;" width="646" height="363" />Una nota ministeriale è intervenuta a chiarire univocamente alcuni degli aspetti di maggiore confusione relativa ai <strong>venditori porta a porta</strong> o, meglio, quegli incaricati alla vendita diretta a domicilio che, “con o senza vincolo di subordinazione”, promuovono – direttamente o indirettamente – la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Il legame tra il lavoratore porta a porta e l’impresa affidante potrà essere regolato da un rapporto di lavoro dipendente, da un contratto di agenzia o da un rapporto di lavoro autonomo, abituale o occasionale.</span></span></span>

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Chi sono i venditori porta a porta</strong></span></span></span>

 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Approfondiamo con ordine questo complesso argomento, e iniziamo a comprendere chi siano i <strong>venditori</strong> <strong>porta a porta</strong>, “specialisti” commerciali della vendita a domicilio, una forma speciale di vendita che è effettuata mediante l’offerta di beni e servizi tramite raccolta di ordinativi&nbsp; di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, o nei locali in cui si trova il consumatore, anche temporaneamente, per motivi di studio, di intrattenimento o di svago. Così come disciplinato dall’art. 19 d. lgs 114/1998, gli operatori della vendita a domicilio sono “<em>incaricati alla vendita diretta</em>”, e si tratta di soggetti che – con o senza vincolo di subordinazione – hanno il compito di <strong>promuovere, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a</strong> <strong>domicilio</strong>.</span></span></span>

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Da quanto precede, ne consegue che il venditore porta a porta è un lavoratore che presta attività in favore di un’impresa che svolge attività di vendita diretta a domicilio. In merito, l’art. 3 <strong>l. 173/2005</strong> stabilisce come tale relazione possa essere di natura subordinata o autonoma e che, a prescindere da tale natura, rimanga fermo che l’esercizio dell’attività sia soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento, concesso dall’impresa (e revocato dalla stessa in caso di rinuncia o revoca dell’incarico), da mostrare al potenziale cliente.</span></span></span>


Per la sostanza dell’incarico, inoltre, la legge prevede che l’impresa non possa prevedere alcun obbligo di acquisto di beni commercializzati o distribuiti, salvo quelli destinati alla dimostrazione. Nello svolgimento del suo incarico, inoltre, il lavoratore deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita che sono stabilite dall’impresa affidante, e non può riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto, dovendosi solo limitare a raccogliere l’ordine stesse.

Venditore porta a porta con rapporto di lavoro dipendente

Stabilito quanto precede, cerchiamo di capire in che modo il rapporto di lavoro tra l’impresa e il lavoratore porta a porta possa essere concretizzato. La prima delle tre ipotesi è relativa al rapporto di lavoro subordinato. In questo caso il venditore porta a porta è dipendente dell’impresa, e su di lui troverà applicazione la disciplina della vendita a diretta a domicilio come da contratto nazionale di lavoro nell’ambito della vendita diretta. Per quanto attiene gli aspetti previdenziali, varrà la disciplina ordinaria che è prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 &nbsp;

 

Venditore porta a porta con contratto di agenzia

La seconda forma di inquadramento lavorativo è quello del contratto di agenzia. In questo caso manca un vincolo di subordinazione, poiché l’attività di incaricato alla vendita diretta sarà svolta come oggetto di un’obbligazione assunta con contratto di agenzia. Pertanto, a tale rapporto si applicherà l’art. 1742 del Codice Civile, laddove stabilisce che “con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.

 

Venditore porta a porta con rapporto di lavoro autonomo

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Infine, la terza opportunità, relativa all’attività di incaricato di vendita svolta senza vincolo di subordinazione, in concretezza di un’<strong>attività autonoma abituale o occasionale</strong>. La seconda ricorre finché c’è il conseguimento di un reddito annuo derivate dall’attività di venditore porta a porta non superiore ai 5 mila euro; la prima prevede invece il possesso necessario della partita Iva.</span></span></span>

L’esonero dalla presunzione dei co.co.co.

Il chiarimento ministeriale conclude ricordando come i venditori porta a porta non possano essere ricompresi nella categoria delle “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” e, come tali, assoggettati alla presunzione di parasubordinazione introdotta dalla riforma Fornero. La presunzione opererebbe se ricorrono almeno due dei tre seguenti presupposti:

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>il rapporto con lo stesso committente ha durata superiore a otto mesi per due anni consecutivi;</em></span></span></span>

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>il relativo corrispettivo vale più dell’80% dei compensi annui percepiti dal lavoratore nell’arco di due anni solari consecutivi;</em></span></span></span>

–          il lavoratore ha una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente.

In ogni caso – ricordiamo a completezza informativa, la presunzione sarebbe esclusa quando la prestazione è altamente qualificata e svolta da un soggetto con reddito annuo di lavoro autonomo pari ad almeno 19.415 euro per quanto concerne il 2014.

Ebbene, se scatta la presunzione, il rapporto di lavoro è automaticamente convertito da lavoro a progetto a partita Iva. In relazione,il ministero del lavoro ha escluso che la presunzione possa applicarsi ai venditori porta a porta, in motivo della specialità dell’attività di vendita diretta a domicilio, che ha una sua propria disciplina. Ne consegue, infine, che quando l’attività viene svolta nel rispetto di ogni condizione di legge da soggetti che sono titolari della partita Iva, essa non è soggetta a presunzione. Se invece viene svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla l. 173/2005, l’attività non è più inquadrabile come vendita diretta a domicilio e, pertanto, è soggetta a presunzione.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!