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Perequazione, l’Inps chiude le porte agli arretrati per mancata rivalutazione

In tema di perequazione, l’Inps interviene con un messaggio nel quale invita le sedi territoriali a declinare le richieste dei pensionati.

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Con il messaggio 53/2017 l’Inps ha negato la richiesta avanzata da quei pensionati che avevano domandato la piena applicazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale. Di conseguenza, sintetizza il messaggio sopra citato, non sarà riconosciuto loro alcun arretrato a titolo di mancata rivalutazione per gli anni dal 2012 al 2015, visto e considerato che in materia di perequazione è già intervenuto il dl n. 65/2015 le cui norme sono state pienamente applicate.

Nessuna rivalutazione

perequazioneLa vicenda sulla quale l’Inps si è espressa riguarda la mancata rivalutazione delle pensioni per gli anni dal 2012 al 2015, così come era stabilito dal decreto “Salva Italia”: il blocco, che riguardava solo gli anni 2012 e 2013 e solamente le pensioni che superavano i 1.217 euro netti (o i 1.405 euro lordi, pari a tre volte il minimo Inps), è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015, secondo cui il blocco andava oltre “i limiti di ragionevolezza e proporzionalità”. In seguito alla sentenza è stato emanato il dl n. 65/2015, poi convertito dalla legge n. 109/2015, che ha introdotto due nuove discipline sulla materia: la prima riguardava la sistemazione delle mancate rivalutazioni per il biennio 2012/2013; la seconda concerneva gli effetti per gli anni successivi, dal 2014 al 2016.

Cosa chiedevano i pensionati

Il dl n. 65/2015 che è stato emanato successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale non ha provveduto a ripristinare in pieno la perequazione, ma ha dettato alcune nuove regole di rivalutazione (riducendola), valide per quegli anni, limitandosi non tanto ad applicare pienamente i contenuti della sentenza della Consulta, quanto a “tenerne conto”. Proprio per questo motivo, numerosi pensionati – assistiti dai loro avvocati – hanno presentato istanze alle sedi territoriali in cui chiedono la corresponsione di somme a titolo di rivalutazione applicando in pieno la sentenza n. 70/2015.

Perequazione, l’Inps nega gli arretrati

Nel messaggio sopra anticipato, l’Inps nega tuttavia l’accoglimento delle richieste (peraltro, molto eterogenee) e fornisce indicazioni alle sedi territoriali di rigettarle. In particolare, nell’ipotesi in cui la richiesta presenti le caratteristiche di una richiesta formulata ai sensi della legge n. 241/1990 o comunque alla stessa riconducibile per la terminologia utilizzata (richiesta di comunicare il responsabile del procedimento e del provvedimento ecc.), l’Inps chiede alle sedi di fornire una precisa e circostanziata risposta all’istanza. Nell’ipotesi di un mero atto di invito e diffida, o ancora di generica richiesta di ricostituzione della pensione invece, le sedi dovranno fornire riscontro a mezzo Pec, utilizzando la formula di rito indicata in tabella.

L’Inps chiede infine alle sedi che ogni richiesta sia poi tenuta in debita evidenza, anche al fine di fornire idonea documentazione all’avvocatura qualora si trovasse nella necessità di costituirsi in giudizio in difesa dell’Inps. Insomma, porte chiuse ma, forse, non definitivamente.

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