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Permessi legge 104 confermati anche in caso di passaggio al part time

Secondo una recente sentenza della Cassazione, i permessi legge 104 sono validi anche nel caso della trasformazione dell’orario in part time.

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Nell’ipotesi in cui il lavoratore subisca la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, avrà comunque il diritto ai tre giorni di permesso mensili ex articolo 33, comma 3, della legge 104/92 se assiste un familiare affetto da handicap. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sua recente sentenza n. 22925/2017, che ha precisato come la riduzione dell’orario di lavoro intervenuta nel contesto di un rapporto avviato a tempo pieno non può comunque incidere rispetto alla fruizione dei permessi ex legge 104 per assistere un familiare portatore di disabilità, poiché l’interesse che deve prevalere è quello a poter assicurare la continuità nell’assistenza del disabile in ambito familiare.

La sentenza in questione rappresenta una interessante innovazione nel panorama giurisprudenziale interno, poiché è la prima volta che i giudici della Suprema Corte si esprimono in modo così chiaro sul fatto che il diritto a mantenere per intero la fruizione dei tre giorni di permesso al mese, come previsto dalla legge 104/1992, non debba essere compresso da una successiva riduzione dell’orario lavorativo.

Nelle sue motivazioni, gli Ermellini hanno sottolineato come i tre giorni di permesso mensile retribuito, cui hanno diritto i lavoratori che assistono un familiare con handicap in situazione di gravità, è un importante strumento di politica socio-assistenziale, ispirato dai principi presenti nella Costituzione in materia di tutela della salute del disabile in ambito familiare.

In tale contesto, pertanto, bisognerà pur sempre verificare se la trasformazione in part time del rapporto di lavoro a tempo pieno possa o meno comportare il riproporzionamento dell’entità dei permessi mensili di cui è legittimato a fruire il lavoratore che assiste una persona colpita da condizione di handicap. Nella fattispecie, la Corte ha precisato che per i permessi di cui alla l. 104/92 non può operare il principio del riproporzionamento collegato alla riduzione dell’orario ordinario di lavoro.

Naturalmente, dall’altra parte la Corte evidenzia come sia altresì necessario evitare che la fruizione integrale dei permessi in questione si traduca in un sacrificio “irraggiungibile” a carico del datore di lavoro, e per questo motivo si è giunti alla conclusione per cui la riduzione dell’entità dei permessi per assistenza del familiare disabile non può operare nel caso in cui il part time prevede un’articolazione oraria superiore al 50% rispetto al tempo pieno, se è ritenuta legittima una proporzionata riduzione dei tre giorni mensili di permesso per assistere il portatore di handicap se la misura del part time è inferiore a tale soglia percentuale.

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