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Se non è Mobbing o Stress occupazionale, è Straining!

Straining, un fenomeno di disagio lavorativo poco conosciuto ma molto importante. Ecco che cos’è e quali sono le sue conseguenze.

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In un panorama in cui cresce sempre più l’interesse per la tutela della salute psicofisica del lavoratore, diviene un’esigenza anche ai fini giuridici, focalizzare l’attenzione sulle problematiche emergenti nei contesti lavorativi.

Nasce proprio da questo bisogno, l’individuazione di un grave disagio lavorativo, chiamato Straining, termine coniato dal dott. H. Ege, psicologo specializzato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, esperto del settore tra i primi a tirar fuori l’argomento mobbing in Italia ed a cui cui si deve il merito di aver scoperto un fenomeno spesso confuso con due delle tematiche conflittuali più conosciute, presenti in ambito lavorativo: il Mobbing appunto e lo Stress occupazionale. Infatti, nel corso della sua attività lavorativa, si presentarono all’attenzione del dott. Ege dei casi di persone che pur non essendo mobbizzate e neanche stressate dal tipo d’incarico che svolgevano o dalle condizioni lavorative cui erano sottoposte, restavano comunque “sospese” in una situazione di profondo malessere. Ma che cos’è lo straining e come si sviluppa nei contesti lavorativi?

straining

Lo Straining, dall’inglese “ to strain”, ha un significato molto simile a quello di “to stress”, stringere, distorcere, mettere sotto pressione e indica, infatti, una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, (uno stress di gran lunga maggiore di quello richiesto normalmente al lavoratore nello svolgimento dei propri compiti) in cui la vittima (il lavoratore), subisce da parte dell’aggressore (lo strainer) che solitamente è un superiore, almeno un’ azione ostile e stressante, i cui effetti negativi sono di durata costante nel tempo. La vittima, inoltre, deve trovarsi in persistente inferiorità rispetto allo strainer, la cui azione viene diretta volontariamente contro una o più persone, sempre in maniera discriminante.

Straining e Mobbing

Alla luce di quanto detto, diviene interessante notare, come i confini tra i conflitti lavorativi citati diventino sempre più netti e distintivi. Lo Straining, infatti, si differenzia principalmente dal Mobbing perché manca la continuità delle azioni vessatorie. Sostanzialmente, mentre il Mobbing è caratterizzato da una serie di azioni ostili, continue e frequenti nel tempo, per lo Straining è sufficiente un’unica azione, purchè i suoi effetti siano duraturi nel tempo e si distingue da un caso di Stress Occupazionale, per l’alto contenuto discriminatorio e intenzionale dell’azione, diretta esclusivamente alla vittima, cui lo strainer, sceglie di “dedicare la sua attenzione ”illecita e lesiva. Snocciolando la questione, per parlare in senso stretto, di Straining si può pensare, ad esempio ad un vero e proprio isolamento fisico e relazionale, come alla collocazione in una stanza in fondo al corridoio, ad un trasferimento disagevole, magari improvviso ed immotivato in una sede lontana o non facilmente raggiungibile, oppure, al delegare la persona a svolgere incarichi minori ed umilianti rispetto alla sua preparazione professionale o al ruolo ricoperto o ancora all’ affidamento di un carico di lavoro insostenibile, o ancora costringerla, all’inattività, se privata degli strumenti necessari per svolgere la propria mansione.

Lo strainer agisce sempre con lo scopo di emarginare, di togliersi di torno un soggetto considerato fastidioso, scomodo, per favorire qualcun altro di suo interesse, o spesse volte, perché sente minacciata la sua carriera dalle qualità o dall’efficienza di un collega. Il soggetto strainizzato, dopo aver cercato invano un dialogo chiarificatore che possa spiegare cosa gli stia succedendo e perché, si trova lentamente a scivolare in una fase in cui non riesce più a gestire il conflitto, sentendosi profondamente umiliato e rifiutato al punto da pensare che sia egli stesso responsabile della situazione in cui si trova. Le ripercussioni sulla salute e in generale sulla qualità della vita della vittima sono evidenti: può accusare gravi disturbi psicosomatici, disturbi dell’umore, disadattamento sociale e familiare, fino ad una vera e propria crisi d’identità.

E’ importante quindi, non farsi intimorire e non farsi scoraggiare dal verificarsi di simili scenari cosi nocivi per la propria persona e avvalersi del parere legale o della consultazione di professionisti specializzati del settore. Attualmente, nel nostro ordinamento, non esiste una legge specifica per individuare lo Straining cosi come anche per il Mobbing, ma solo spunti giuridici che includono il fenomeno nella disciplina contenuta nel D.lgs 2008 n. 81 e nell’ articolo 2087 del Codice civile, che prevedono a grandi linee una tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In casa nostra, la prima sentenza è stata quella pronunciata nel 2005 dal Tribunale del Lavoro di Bergamo che ha riconosciuto ad una lavoratrice di essere vittima di Straining, risarcendola del danno subito, sia dal punto di vista patrimoniale, che morale.

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