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Sintesi delle principali misure economiche del Decreto Sostegni BIS

Vediamo quali sono le principali novità di carattere fiscale ed economico del Decreto sostegni BIS.

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Dopo un iter a dir poco travagliato, è stato approvato la settimana scorsa il D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni BIS”, contenente misure economiche e fiscali a sostegno dell’economia e delle imprese, per far fronte alla crisi pandemica.

Le misure Economiche del Decreto Sostegni BIS

Vediamo brevemente quali sono le principali novità di carattere fiscale ed economico.

decreto sostegni bis

Contributi a fondo perduto per imprese, autonomi e professionisti

Il Decreto ha sostanzialmente raddoppiato il precedente contributo a fondo perduto riconosciuto dal D.L. Sostegni 1, prevedendo l’automatico accredito delle somme a chi sia già risultato beneficiario della misura. Non è necessario presentare una nuova istanza, l’accredito avviene in automatico (sempre a condizione di aver presentato l’istanza nella tranche precedente) e l’importo è lo stesso accreditato in precedenza. Il contributo spetta alle imprese, ma questa volta anche a lavoratori autonomi e professionisti, sia in forma societaria che individuale, con ricavi 2019 fino a 10 milioni di Euro, che abbiano subito un calo di fatturato nel 2020 pari ad almeno il 30% rispetto al fatturato 2019. Il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato, se l’attività è iniziata dopo il 01/01/2019.

Contributi a fondo perduto integrativi

Il Decreto ha introdotto degli ulteriori contributi a fondo perduto, integrativi del precedente, prevedendo criteri di calcolo differenti:

  • diminuzione del fatturato medio mensile (almeno il 30%) riscontrata dal confronto tra il periodo 1° aprile 2020 – 30 marzo 2021, e il precedente periodo 1 aprile 2019 – 30 marzo 2020;
  • peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020, rispetto a quello conseguito nel 2019 (si abbandona il criterio del fatturato, per dar valore ai minori utili o perdite).

Queste misure, tuttavia, necessitano di provvedimenti attuativi e non sono attualmente fruibili o chiedibili.

Redditi imposta locazioni 2021

Per le locazioni relative alle mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta un credito d’imposta pari al 60% dei canoni (30% se affitto d’azienda) effettivamente versati, con prova del pagamento, a condizione che il fruitore abbia riscontrato un calo del fatturato medio mensile (almeno il 30%) dal confronto tra il periodo 1° aprile 2020 – 30 marzo 2021, e il precedente periodo 1 aprile 2019 – 30 marzo 2020.

Il calo del fatturato non è necessario per i soggetti che hanno aperto la Partita Iva dopo il 1° gennaio 2019. Il credito è cedibile a terzi, anche al locatore con sconto in fattura.

Proroga sospensione attivià di riscossione

Il blocco alle notifiche delle cartelle di pagamento, nonché delle dilazioni in essere con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, permane sino al 30 giugno 2021. Per le rate scadute in questo periodo di sospensione resta inalterato l’obbligo di sanare i versamenti in un’unica soluzione entro il mese di luglio 2021 (salvo ulteriori interventi ad oggi non previsti), con un salvagente di 9 rate non pagate (limite massimo per non far decadere la rateazione).

Sono normalmente riprese, invece, le attività di notifica degli avvisi di accertamento e delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) dell’Agenzia delle Entrate.

Estensione limite compensazioni

Il limite annuale per operare compensazioni con f24, pari ad Euro 700.000,00, è stato innalzato per l’anno 2021 fino ad Euro 2 milioni.

Incentivo alla patrimonializzazione

Per gli aumenti di capitale proprio, eseguiti attraverso nuovi conferimenti, utili accantonati o rinuncia a crediti vantati dai soci nei confronti della società, è possibile fruire di un credito d’imposta pari al 15% della suddetta capitalizzazione, sino ad un massimo di Euro 5 milioni. Il credito d’imposta è cedibile a terzi o utilizzabile in compensazione senza soggiacere al predetto limite di 2 milioni.

Proroga moratoria mutui e finanziamenti

Prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia, con tre differenze rispetto alle precedenti edizioni. In primis, la sospensione riguarderà solo la quota capitale: dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi. Inoltre, la moratoria non sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta, con una comunicazione che dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2021. Infine, potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi. Non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.

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