La Cassazione ammette la legittimità dell’allontanamento dal proprio domicilo nonostante la propria malattia solo nei casi di urgenza.
Le sanzioni per l’assenza del lavoratore alla visita fiscale non ammettono eccezioni. E, dunque, scattano anche quando il dipendente, non trovato dal medico fiscale al proprio domicilio, era in ospedale per assistere il figlio, minore, ricoverato al pronto soccorso. Attenzione però: per i giudici di Cassazione sarebbe ben legittima l’assenza per l’accompagnamento d’urgenza in ospedale, ma non sarebbe legittima l’assenza per il successivo ricovero di controllo, considerato che non si tratta di situazione di urgenza e, dunque, avrebbe permesso al dipendente di preavvisare il datore.
Allontanamento da casa, giustificato solo se vi è urgenza
Ad affermare quanto sopra è la recente ordinanza n. 24492/2019 da parte della Corte di Cassazione, che ha sancito come solamente l’urgenza può legittimare l’allontanamento da casa negli orari in cui si “rischia” la visita fiscale. Dunque, il giustificato motivo sussiste solamente per le ore direttamente trascorse al pronto soccorso, fino al momento in cui il minore viene dismesso.
In tutte le altre situazioni, se non vi è urgenza, non si può essere legittimati ad assentarsi da casa negli orari della visita fiscale. Nella fattispecie, la visita di controllo non può essere equiparata ad una urgenza, considerato che il lavoratore avrebbe avuto tutto il tempo di avvisare il proprio datore di lavoro dell’assenza. Di qui, l’inammissibilità del ricorso del lavoratore contro la multa comminata ex art. 5 l. 638/83.
La vicenda
Per poter comprendere quali siano state le valutazioni compiute dai giudici giova cercare di condividere brevemente la genesi della vicenda. Il dipendente era infatti stato assente alla visita fiscale senza aver dato al proprio datore di lavoro una comunicazione preventiva della propria mancanza in domicilio. Solamente durante il giudizio l’uomo aveva poi affermato come la mancanza da casa dovesse essere attribuita esclusivamente a un motivo giustificato, rappresentato dall’aver accompagnato al pronto soccorso il figlio minore, a cui poi la struttura ospedaliera aveva effettivamente diagnosticato un’orticaria idiopatica che aveva generato la necessità di un ricovero.
Tuttavia, i giudici osservano come il lavoratore avesse tutto il diritto di allontanarsi da casa senza incappare in sanzioni, ma solamente per lo stretto arco temporale necessario per poter fronteggiare l’urgenza.
Di contro, il successivo ricovero ordinario per la visita di controllo non avrebbe avuto alcun connotato di urgenza e, dunque, come tale, avrebbe dovuto far scaturire nel lavoratore la necessità di condividere con il proprio datore di lavoro la possibilità di allontanarsi da casa, in ottica di comunicazione preventiva.
Conclusioni
Riprendendo alcune delle conclusioni cui sono giunti i giudici di Cassazione, ne deriva che il motivo per cui il lavoratore potrebbe essere esonerato dalla visita fiscale, se in stato di malattia, ricorre solamente nei casi di forza maggiore e, in aggiunta, a tutte quelle situazioni che, sulla base di un giudizio medio e della comune esperienza, possa costituire motivo plausibile per l’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.
Questo motivo giustificato non può essere ravvisato in caso di mera convenienza o opportunità, ma deve essere sempre ricollegato all’esistenza di una situazione di necessità, che renda impossibile per il lavoratore rimanere al proprio domicilio: l’accompagnamento del minore al pronto soccorso per una possibile urgenza sanitaria era evidentemente uno di questo.
Quindi, in tutti i casi in cui non vi è un nesso tra l’allontanamento dal proprio domicilio e l’urgenza, ne deriva che non può essere legittimato il lavoratore assente per la visita fiscale, nelle fasce orarie di reperibilità previste dalla normativa vigente.
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