Stabiliti da diversi anni, gli orari per la visita fiscale vengono rinnovati anche per il 2017 senza sostanziali novità rispetto all’anno precedente, con invariabilità delle fasce di reperibilità e delle altre principali caratteristiche in relazione a lavoratori privati e i dipendenti pubblici. Cerchiamo dunque di fare un po’ di ordine in questa disciplina, comprendendo che cosa accade durante l’assenza dal lavoro per malattia: conoscere gli orari aggiornati in cui possono avvenire le visite fiscali, i propri obblighi e i propri diritti è infatti il primo passo per evitare di incappare in sgradite sorprese…
Indice
Cosa accade durante l’assenza per malattia
Cominciamo con il rammentare che nelle ipotesi di malattia, il dipendente pubblico o privato avrà cura di farsi rilasciare il certificato medico dal proprio medico curante: il certificato non dovrà più essere inviato o presentato cartaceo al proprio datore di lavoro, considerato che sarà il medico stesso a occuparsi della trasmissione telematica (il lavoratore dovrà comunque informare il proprio datore di lavoro, entro due giorni dal verificarsi della malattia) . In aggiunta a ciò, il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale.
Dipendenti pubblici
Per quanto concerne i dipendenti pubblici (intendendo per tali i dipendenti statali, gli insegnanti, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i lavoratori degli Enti locali, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, le Asl, i militari e in generale le forze armate), la reperibili è di 7 giorni su 7, comprese anche le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.
Le fasce orarie di riferimento per la visite fiscali sono le seguenti::
- dalle ore: 9.00 alle ore: 13.00,
- dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00.
Ne deriva che in queste fasce orarie i dipendenti appartenenti alle categorie di cui sopra saranno tenuti a rimanere presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia, poiché è possibile che possa aver luogo la visita del medico fiscale inviato dal datore di lavoro o dall’INPS.
Naturalmente, questo vincolo di reperibilità non è assoluto, bensì incontra alcune eccezioni di rilievo che possono essere riassunte nelle seguenti casistiche:
- visita fiscale già ricevuta per il periodo di prognosi indicato nel certificato
- patologie che necessitano di cure salvavita
- infortuni di lavoro
- gestazione a rischio
- malattie che inducono a terapie di ricovero, anche in day hospital.
La legge rivede periodicamente l’elenco di malattie che comportano l’esclusione dalle visite fiscali: vi consigliamo di contattare l’Inps per poter condividere se la vostra fattispecie rientri o meno in quanto contemplato dalla legge.
Dipendenti privati
Per i dipendenti privati le fasce orarie di visita fiscale valide per il 2017 non subiscono alcuna variazione rispetto all’anno precedente. Gli orari sono leggermente diversi rispetto a quanto già visto per i dipendenti pubblici:
- dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
- dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.
Rimangono salve le eccezioni e le esenzioni che abbiamo già visto in relazione a quanto previsto per i lavoratori pubblici.
Cosa succede durante la visita
Il medico fiscale che seguirà la visita fiscale avrà l’obbligo di verificare quali sono le condizioni fisiche del paziente e, conseguentemente, analizzare la patologia che viene riportata all’interno del documento di malattia rilasciato dal medico curante. Nelle ipotesi di necessità, potrà anche protrarre la sua diagnosi di 48 ore, o variarla e sollecitare il dipendente a sottoporsi ad un controllo specialistico.
Le sanzioni
Nell’ipotesi in cui al momento della visita fiscale il lavoratore non fosse reperibile, non avrà diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia: per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%. Per poter evitare la sanzione sopra indicata al dipendente sono riconosciuti 15 giorni di tempo per poter giustificare la propria assenza.
Lo stipendio nei giorni di malattia
Ricordiamo altresì che durante il periodo per malattia, lo stipendio verrà tutelato e conservato in percentuale alle fasce temporali: in particolare, dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%, dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%, dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.
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