La Cassazione, con sentenza n. 18887/2019, ha accolto il ricorso di un lavoratore a cui è stato comminato il provvedimento del licenziamento per essersi rifiutato di lavorare in una giornata festiva.
Indice
Licenziamento illegittimo per chi non vuole lavorare nei festivi
Secondo i giudici della Suprema Corte, quanto già stabilito dal legislatore con le l. 260/1949 e con la l. 54/1977 sarebbe elemento sufficiente per poter garantire al lavoratore il proprio diritto a scegliere di non erogare le proprie prestazioni durante le festività civili e religiose durante la settimana. Dunque, dal canto suo, il datore di lavoro non può pretendere in maniera unilaterale che il dipendente sia obbligato a lavorare in questi giorni. Bisognerà invece ricercare un’intesa ex ante con il lavoratore. Costituisce eccezione il rapporto di lavoro che viene instaurato nei confronti di lavoratori di aziende sanitarie, sia pubbliche che private, che invece devono garantire la propria prestazione professionale nel caso in cui le necessità di servizio non possano permettere il riposo.
Il caso
In breve, il caso all’attenzione della Suprema Corte trae origine con il rigetto dell’istanza di un lavoratore di una società, finalizzata ad accertare la natura illegittima, la nullità e l’assenza di una giustificazione valida del licenziamento, con conseguente condanna della stessa azienda alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente, e un’indennità da corrispondere a quest’ultimo.
Per il dipendente, infatti, il licenziamento era stato prodotto come conseguenza del rifiuto a lavorare in data 1 maggio. La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado, ha convertito il recesso intimato in licenziamento per un giustificato motivo soggettivo, condannando così il datore di lavoro ad erogare al proprio lavoratore l’indennità di preavviso di licenziamento.
La pronuncia della Cassazione
È di diverso avviso la Cassazione, che chiude il caso con la pronuncia n. 18887/2019 di cui si è detto in apertura di approfondimento. Con la pronuncia degli Ermellini viene infatti accolto il primo motivo di ricorso del lavoratore, con assorbimento degli altri motivi, rinviando così alla Corte d’Appello la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
I giudici della Suprema Corte, nelle loro motivazioni, rammentano infatti come la l. 260/1949, poi variata dalla l. 90/1954, sia sufficiente e completa nel garantire al dipendente la possibilità di non prestare la propria attività professionale nelle giornate festive, per ricorrenze civili o religiose, con esclusione di eventuali integrazioni di analogia o di commissione con ulteriori discipline.
Per rafforzare le proprie motivazioni i giudici sottolineano poi le conclusioni cui era giunta la stessa Corte con la sentenza n. 21209/2016, secondo cui il diritto del lavoratore di non prestare la propria attività professionale durante le giornate di festa durante la settimana, utili per poter celebrare le ricorrenze civili, costituisca un diritto soggettivo, pieno, con carattere generale.
Dinanzi a quanto sopra, pertanto, il datore di lavoro non può obbligare il proprio dipendente a prestare tale attività professionale, e non può negare al proprio dipendente l’esercizio del diritto di cui sopra, a meno che non vi sia stata un’intesa espressa e preventiva con lo stesso.
In altri termini, la rinuncia a esercitare tale diritto deve essere espressa e soggetta a una precedente intesa tra le parti, o mediante accordi di natura sindacale che siano sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, a cui il lavoratore dipendente dovrà aver fornito un mandato per poter ottenere la giusta tutela.
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