La Corte di Cassazione interviene sul tema del riconoscimento del danno da invalidità permanente di una laureanda coinvolta in un incidente.
La recentissima sentenza n. 9682/2020 da parte della Corte di Cassazione è tornata ad esperimersi su un argomento molto dibattuto (la quantificazione del danno da invalidità permanente) senza tuttavia innovarne pesantemente la posizione.
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Danni da invalidità permanente: Cassazione accoglie il ricorso
Con l’ordinanza in esame, infatti, la Corte ha accolto il ricorso di una giovane donna, laureanda universitaria, che era rimasta purtroppo coinvolta all’interno di un grave sinistro stradale, tale da attribuirle una condizione di invalidità permanente con una percentuale del 65%. Nel suo ricorso, la studentesse lamentava il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali da parte dei giudici di seconde cure, che hanno ignorato le prospettive lavorative che la donna avrebbe potuto maturare, limitandosi ad osservare come, al momento del sinistro, la studentessa non lavorasse.
Per la Suprema Corte, invece, è necessario valutare con attenzione le prospettive lavorative della vittima. Se non fosse stata coinvolta nell’incidente stradale e, dunque, fosse rimasta sana, quale posto di lavoro avrebbe trovato, compatibilmente con il proprio percorso di studi?
Il danno patrimoniale da sinistro stradale
Sintetizzando il caso all’esame della Suprema Corte, possiamo ben rammentare come la giovane studentessa abbia domandato il riconoscimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti in seguito a un sinistro stradale provocato dal conducente di un veicolo. Tuttavia, il Tribunale di primo grado accoglie la domanda della studentessa limitatamente al riconoscimento dei danni di natura non patrimoniale, respingendo invece l’istanza per il ristoro dei danni di natura patrimoniale.
La donna non concorda con la posizione dei giudici di prime cure e, dunque, impugna la sentenza in Corte d’Appello. Tuttavia, anche i giudici del gravame rigettano la posizione della studentessa, affermando che la donna non avrebbe alcun diritto a vedersi riconosciuto il danno di natura patrmioniale, quale pregiudizio derivante dalla perdita della capcità di guadagno, considerato che non è possibile provare tale carenza.
Il ricorso in Cassazione
Si arriva dunque sulle scrivanie della Corte di Cassazione, a cui la donna lamenta il rigetto della domanda di risarcimento per il danno patrimoniale subito, con pregiudizio accertato dalla CTU nella misura di un’invalidità permanente pari al 65%. La donna sottolinea altresì come al momento del sinistro stesse per laurearsi in architettura e come, dunque, il sinistro stradale le abbia di fatto impedito di poter avere accesso all’atteso percorso professionale.
La tesi dei legali della donna è chiaro: non è rilevante il fatto che non sia possibile provare il futuro svolgimento della professionale se non fosse andata incontro a un simile incidente, considerato peraltro che la significativa misura dell’invalidità permanente subita le impedirebbe anche di svolgere lavori domestici. Esaminando il caso, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9682/2020, ha accolto il motivo del ricorso riferibile al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
Nelle sue motivazioni i giudici della Suprema Corte sottolieando come il giudice della Corte d’Appello non abbia riconosciuto il danno patrmioniale solamente in virtù del fatto che non ha ritenuto provabile la contrazione dei redditi della richiedente, valutando invece in maniera errata che le gravi lesioni riportate dalla studentessa non sarebbero state in grado di privarle l’esercizio della professione di architetto, dichiarando che al momento dell’incidente “non era neanche laureata”.
Sottolineando l’errata posizione assunta, i giudici della Corte di Cassazione invitano i giudici d’Appello a riesaminare l’impugnazione, affermando il principio secondo cui il danno che deriva dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa di una persona adulta, che al momento dell’infortunio non svolgeva alcun lavoro remunerato, deve essere liquidato stabilendo sia se la vittima, se fosse rimasta sana avrebbe cercato e trovato un lavoro coerente con il proprio profilo professionale, e sia se i postumi dell’infortunio le permettano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al proprio profilo professionale.
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