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Inps: nuovi requisiti per maternità/paternità e congedo parentale

L’Inps chiarisce i nuovi requisiti contributivi per gli iscritti alla Gestione Separata che vogliono accedere alla maternità/paternità e congedo parentale.

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L’Inps con la circolare pubblicata pochi giorni fa, ha chiarito a tutti gli iscritti alla Gestione Separata, i nuovi requisiti necessari per accedere all’indennità di maternità/paternità e congedo parentale. I requisiti contributivi diventano meno rigidi, richiedendo un solo mese di contributi versati nei 12 mesi antecedenti l’evento da indennizzare.

Chiarimenti Inps su maternità/paternità e congedo parentale

Maternità/paternità

Arrivano importanti delucidazioni da parte dell’Inps. Grazie alla circolare n.71 del 3 giugno 2020, l’Istituto di previdenza sociale ha fornito importanti chiarimenti relativi i nuovi requisiti per accedere alla maternità/paternità e congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata. Tali chiarimenti si sono resi necessari, a seguito del decreto legge n.101 del 2019 che ha modificato i requisiti di accesso alle indennità sopra citate. Tali modifiche hanno abbassato da tre ad uno i mesi di contribuzione necessari per la maternità/paternità e congedo parentale. Ora la questione è più chiara, soprattutto per gli eventi da indennizzare che si trovano a cavallo tra il vecchio ordinamento e le nuove disposizioni in materia. Infatti, dal 5 settembre 2019, si applica la nuova normativa, consentendo agli iscritti alla gestione separata di poter accedere alle indennità sopra citate, con un solo mese di contributi versati nei 12 mesi antecedenti l’evento sa indennizzare.

Maternità/paternità: l’applicazione delle nuove norme

La legislazione italiana prevede per i neo genitori, la possibilità di accedere a misure studiate appositamente per loro, ossia l’indennità di maternità e paternità. Queste sono erogate direttamente dall’Inps ai genitori che ne fanno richiesta scritta. In particolare:

  • per la madre lindennità di maternità riguarda i due mesi prima del parto ed i tre mesi successivi la nascita del bambino;
  • per il padre, l’indennità di paternità riguarda i tre mesi successivi la nascita del bambino.

Tali misure si applicano anche in caso di adozione o affidamento. Le nuove regole permettono di accedere alle misure sopra indicate, con un solo mese di contributi versati per gli eventi indennizzabili iniziati dal 5 settembre 2019 in poi, ossia dalla data di entrata in vigore della legge 101. Per quanto riguarda gli eventi da indennizzare conclusi prima del 5 settembre 2019, questi devono seguire la vecchia norma, e dunque necessitano di tre mesi di contributi versati nei 12 mesi antecedenti l’evento da indennizzare. La circolare Inps riporta in dettaglio tutti i casi anche per gli eventi che si trovano a cavallo del 5 settembre 2019 e dunque sottoposti ad entrambe le normative.

L’indennità di congedo parentale

Non è tutto, in quanto per gli iscritti alla gestione separata c’è la possibilità di usufruire anche del congedo parentale entro i primi tre anni di vita del bambino. Misura che aiuta i genitori nel gestire il lavoro e la famiglia. Durante il primo anno di vita del bimbo, il congedo parentale spetta nel caso in cui è stata versata almeno una mensilità del contributo dello 0,72% nel corso dei 12 mesi precedenti l’evento da indennizzare. In assenza di questo, il congedo spetta lo stesso nel primo anno di vita del bambino, ai collaboratori che hanno i requisiti per accedere alla maternità/paternità. Le cose cambiano per il secondo e terzo anno di vita del bambino, quando il congedo parentale spetta solo ed esclusivamente se c’è stato il versamento di una mensilità di contributo dello 0,72%, nei 12 mesi antecedenti l’inizio dell’evento da indennizzare.

Requisiti per accedere alle misure ed invio della domanda

Per accedere alle misure e prestazioni citate, erogate direttamente dall’Inps, bisogna rientrare in determinati requisiti. In particolare:

  • bisogna essere iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • non essere titolati di pensione;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • versare il contributo dello 0,72% per almeno un mese nei 12 mesi antecedenti l’evento da indennizzare.

Per beneficiare di queste indennità, bisogna inviare domanda all’Inps in modalità telematica, accedendo al sito dell’Istituto. Quando le richieste saranno accolte, l’Inps erogherà direttamente il dovuto al richiedente, senza l’intermediazione dell’azienda per cui lavora. Tuttavia, per avere informazioni più dettagliate vi invito a consultare la circolare Inps precedentemente citata.

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