Il Jobs Act passa il suo primo scoglio alla Camera, ottenendo la maggioranza dei voti necessari per poter proseguire lungo la strada della riforma del mercato del lavoro. Il Jobs Act – che ora può dunque tornare al Senato per il via libera definitivo – contiene una serie di revisioni che sarebbe bene cercare di comprendere quanto prima, al fine di intuire in che modo cambierà il panorama occupazionale e delle relazioni industriali. Vediamo insieme i principali spunti di riflessione.
Indice
La cassa integrazione in deroga verrà condotta a graduale estinzione, sostituita da un ammortizzatore universale chiamato Naspi: si tratterà di un sussidio di disoccupazione universale erogato verso tutti coloro che perdono il lavoro (e compresi anche tutti i collaboratori a progetto che oggi non hanno alcun sostegno finanziario e indennitario in caso di perdita del lavoro).
Il sussidio verrà inoltre applicato nei confronti di tutti coloro che perdono il posto e hanno lavorato almeno tre mesi. Sebbene i dettagli verranno elencati solamente nei decreti attuativi, nelle intenzioni del governo la Naspi durerà il 50% dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, per un massimo di 24 mesi (ridotti a 6 mesi per gli atipici).
L’importo del sussidio oscillerà tra i 1.100 e 1.200 euro mensili, calando gradualmente a 700 euro alla fine del periodo di copertura. Potrebbero tuttavia esserci delle gradevoli sorprese alla fine della Naspi: non è infatti esclusa la possibilità di aggiungere un assegno di disoccupazione al termine dei 24 mesi, considerando che in un clima difficile quale quello attuale 2 anni potrebbero non bastare per trovare un posto di lavoro. Le risorse – da erogarsi sulla base dell’Isee – andrebbero reperite dalla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (come già anticipato, invece, la Cassa in deroga verrebbe progressivamente assorbita nel Naspi).
Jobs Act: contratto unico di lavoro e articolo 18
Altra riforma piuttosto attesa e discussa è quella del contratto unico di lavoro, che andrà a sostituire la rosa attuale di 40 diverse forme giuridiche. Il nuovo contratto sarà “a tempo indeterminato e a tutele crescenti”, e sarà accompagnato dal superamento dell’attuale versione dell’articolo 18, con scomparsa del diritto al reintegro per i licenziamenti di natura economica (rimane invece per quelli discriminatori e per alcune fattispecie di quelli disciplinari, da dettagliarsi in decreto).
Insomma, in termini molto pragmatici, nel caso in cui il lavoratore sia licenziato per motivi economici avrà diritto a un indennizzo proporzionale all’anzianità aziendale. Bisognerà solo comprendere quali saranno i requisiti che renderanno ammissibile il licenziamento per motivi economici, individuando i paletti per comprendere quali riflessi occupazionali potranno avere crisi aziendali, congiunture negative, e così via.
Per quanto concerne i licenziamenti discriminatori (si pensi a quelli derivati dalla propria fede religiosa, dall’orientamento sessuale, dalle preferenze politiche, e così via), la legge prevede che i lavoratori avranno sempre diritto al reintegro. Rimane il nodo più difficile da sbrogliare, relativo ai licenziamenti disciplinari: il decreto dovrà infatti definire quali comportamenti del lavoratore potranno essere sanzionati per evitare possibili abusi e ricatti dai superiori.
Agenzia Unica
Tra le novità più interessanti c’è anche la nascita dell’Agenzia unica federale che servirà a sviluppare la “Garanzia per i Giovani“, il mega progetto comunitario che punta a garantire a tutti i giovani con meno di 25 anni di età anagrafica la possibilità di fruire di un’offerta valida di lavoro, di formazione, di proseguimento degli studi o di apprendistato e tirocinio, entro 4 mesi dall’uscita dal mondo dell’istruzione o dall’inizio di un periodo di disoccupazione.
Insomma, attraverso l’Agenzia dovrebbe essere offerta una vera e propria leva in capo a tutti i giovani che escono dal mondo dello “studio o lavoro”, consentendo una ripartenza entro soli 4 mesi dall’evento. Anche in questo caso, l’impressione è che il funzionamento andrà declinato in maniera più attenta di quanto già fatto per la Garanzia Giovani, i cui risultati chiaroscuri dimostrano, comunque, quanto sia elevato l’interesse dei più giovani per qualsiasi iniziativa che possa coinvolgere loro in un processo di crescita immediata.
Controllo dei lavoratori
Altro tema discusso è quello del controllo a distanza “sugli impianti e sugli strumenti di lavoro”. Una materia estremamente delicata, visto e considerato che, se pur non sarà possibile controllare troppo rigidamente il singolo lavoratore, sarà comunque ammessa la possibilità di usare telecamere per poter controllare le linee produttive. Il controllo a distanza dovrebbe inoltre poter favorire il telelavoro, fruendo di strumenti aziendali che incentivino le relazioni lavorative in diversi luoghi (attraverso mappatura della posizione del dipendente, e non solo). Come già accaduto in molti altri spunti di cui si è già detto, bisognerà comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi.
Maternità
Il Jobs Act riguarda infine l’introduzione universale dell’indennità di maternità e la previsione del diritto, per le lavoratrici madri parasubordinate, di ricevere assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Lo scopo è inoltre quello di contrastare efficacemente il fenomeno delle dimissioni in bianco, prevedendo delle modalità utili per garantire l’autenticità della volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni, e una “data certa” per l’espressione della volontà.
Di interesse è anche l’introduzione delle c.d. “ferie solidali”: i colleghi potranno cedere ad altri colleghi (con figli minori malati gravi) parte delle proprie ferie retribuite.
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