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Responsabilità medica, come si ripartisce tra i vari dottori che intervengono sul paziente? La Sentenza

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione fai il punto sulla responsabilità medica di più sanitari intervenuti sullo stesso paziente.

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La recente sentenza n. 3922/2021 da parte della Corte di Cassazione ha introdotto una serie di interessanti chiarimenti sul tema della responsabilità medica, e in particolar modo sull’individuazione della stessa nelle ipotesi in cui più persone intervengano sul paziente, in tempi diversi.

Il Nesso causale

responsabilità medica

Si tratta pertanto di una pronuncia molto importante per poter accertare come si stabilisce il nesso casuale, nel caso in cui l’obbligo di impedire l’evento connesso a una situazione di rischio grave sia – appunto – riconducibile alla condotta di diversi medici. Secondo i giudici della Suprema Corte, in questa ipotesi bisogna tenere in considerazione il comportamento e la funzione di ogni medico e personale sanitario titolare della posizione di garanzia. In relazione a ciò, è necessario stabilire cosa sarebbe avvenuto nel caso in cui il comportamento dovuto da ognuno dei medici fosse stato tenuto. Nel procedere con una osservazione di questo tipo, bisognerà anche verificare il caso in cui la situazione di pericolo non sia variata a causa del tempo che è passato, o di una condotta dei successivi medici intervenuti nei confronti del paziente.

Il ruolo del primo medico

Nel ricostruire quanto avvenuto nella fattispecie in esame si può ipotizzare il caso in cui il medico sia accusato di non aver correttamente segnalato una posizione di pericolo al personale medico che gli è subentrato nella posizione di garanzia. E, dunque, quale sia il peso della responsabilità per mancata segnalazione del primo medico.

In tal senso, affermano gli Ermellini, per poter accertare la sua responsabilità, ovvero verificare la presenza di un nesso causale tra l’omissione dell’opportuna condotta e l’evento rappresentato dal danno, bisogna necessariamente verificare che il successivo comportamento negligente del medico subentrato abbia causa proprio nella mancata segnalazione del primo medico che sarebbe dovuto intervenire in tal proposito.

Il caso in esame

Nel caso in esame, un medico era stato accusato di omicidio colposo di un paziente che era stato sottoposto a un intervento. Il personale sanitario sarebbe stato reo di aver sottovalutato un forte calo dell’emoglobina dopo l’operazione e nei giorni successivi. Ad aggravare la sua posizione il fatto che il medico non aveva informato i colleghi che erano subentrati nel suo ruolo delle condizioni del paziente. Un elemento che, unitamente ad altri elementi determinanti commentati nella sentenza, è stato considerato come fondamentale per poter individuare una responsabilità di tipo penale da parte del medico.

Il comportamento superficiale del medico

Nelle loro valutazioni gli Ermellini si soffermano in particolar modo su quest’ultima condotta del personale sanitario, definendola come superficiale e approssimativa proprio per non aver dato disposizioni ai colleghi subentranti, sulle condizioni del paziente. Peraltro, in questo argomento non sembra cogliere nel segno l’osservazione dei difensori, che sembra introdurre il differente tema della successione delle posizioni di garanzie rispetto al paziente, dal momento in cui lo si era allontanato dall’ospedale, il giorno successivo dell’intervento.

Per quanto poi attiene l’obbligo di impedire l’evento che è connesso a una simile situazione di pericolo, ciò grava su più persone che sono obbligate a intervenire in momenti differenti. Di fatti, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento che è accaduto deve essere realizzato con riguardo alla condotta e al ruolo di ogni titolare di posizione di garanzia, stabilendo – concludono ancora i giudici della Suprema Corte – che cosa sarebbe avvenuto nell’ipotesi in cui il comportamento realizzato da ognuno dei garanti della posizione fosse stato tenuto, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo che è trascorso o, magari, per un comportamento da parte dei successivi garanti della posizione.

Viene dunque rigettato il ricorso del medico, che viene condannato al pagamento delle spese processuali.

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