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Tirocinio e Apprendistato: differenze, caratteristiche, chi può usufruirne

Tirocinio e apprendistato vengono spesso confusi o considerati come sinonimi, ma in realtà sono due diverse forme di politiche attive. Vediamone caratteristiche, chi può usufruirne, vantaggi per giovani e aziende e qual è ad oggi la situazione in Italia.

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Se stai frequentando o hai terminato un corso di studi, sei disoccupato o inoccupato e vuoi fare un’esperienza formativa che possa favorire l’entrata o il reinserimento nel mercato del lavoro, potresti pensare di accedere a un tirocinio o un apprendistato.

Queste due forme di politiche attive sono spesso confuse, ma hanno caratteristiche molto diverse nella loro forma contrattuale. L’unico aspetto che li accomuna è lo scopo, ossia formare la persona e farle acquisire e/o consolidare competenze che facilitino l’ingresso nel mercato del lavoro. La sostanziale differenza è che l’apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro, mentre il tirocinio no. Vediamo dunque nello specifico le caratteristiche di tirocinio e apprendistato.

Il tirocinio

Il tirocinio (in francese stage e in inglese internship) indica un periodo di formazione e orientamento svolto all’interno di un contesto lavorativo, che non si configura come rapporto di lavoro e che ha lo scopo di arricchire il bagaglio di conoscenze, acquisire nuove competenze e/o consolidare quelle già possedute, per favorire l’inserimento o il re-inserimento lavorativo.

Tipologie di tirocinio

Possiamo distinguere due tipi di tirocinio:

  • curriculare: è quello previsto dal piano di studi di un corso formativo o scolastico ed ha l’obiettivo di favorire un’esperienza pratica che si integra all’apprendimento in aula. Viene promosso da università, scuole o enti formativi accreditati e disciplinato dai rispettivi regolamenti.
  • Extracurriculare: è finalizzato ad agevolare le scelte professionali attraverso un periodo di formazione in un contesto aziendale. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province Autonome, sebbene a livello nazionale vengono definite delle Linee Guida per stabilire degli standard minimi comuni.

Chi ne ha diritto

Al tirocinio curriculare può partecipare lo studente iscritto a un corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo. Il tirocinio extracurriculare, che è quello di cui parleremo nei paragrafi successivi, può essere attivato per:

  • soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015
  • lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali
  • lavoratori a rischio di disoccupazione
  • soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione
  • soggetti disabili e svantaggiati

Non può accedere al tirocinio extracurriculare chi ha avuto negli ultimi 2 anni un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico professionale con l’azienda ospitante.

Chi sono i soggetti coinvolti

Il tirocinio extracurriculare coinvolge tre soggetti:

  • il tirocinante: la persona a cui è destinato il percorso formativo
  • il soggetto ospitante: l’azienda, l’ente o la società (pubblici o privati) presso la quale viene svolto il tirocinio
  • il soggetto promotore: ossia il soggetto (pubblico o privato) che si occupa dell’attivazione, progettazione e monitoraggio del percorso formativo. Soggetti promotori possono essere, a titolo di esempio, università, istituti scolastici, agenzie per il lavoro, centri di formazione, ANPAL.

Come si attiva un tirocinio

Il soggetto promotore e quello ospitante stipulano una convenzione che prevede: obblighi di entrambe le parti, modalità di attivazione, valutazione degli apprendimenti, monitoraggio, decorrenza e durata. Alla convezione va allegato un Piano Formativo Individuale (PFI), concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e che definisce gli obiettivi formativi, durata con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, indennità, garanzie assicurative, attività previste.

Sia il soggetto promotore che ospitante designano un tutor. Quello del soggetto promotore ha principalmente il compito di programmare, coordinare e monitorare il percorso di tirocinio; mentre il tutor del soggetto ospitante ha una funzione di affiancamento al tirocinante, supportando lo svolgimento delle attività previste.

Durata sospensione e interruzione del tirocinio

Il tirocinio extracurriculare non può avere una durata inferiore a 2 mesi (ad eccezione di quello svolto presso aziende che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è un mese). La durata massima prevista è 12 mesi (per i soggetti disabili può arrivare a 24 mesi).

Il tirocinante può sospendere il tirocinio per infortunio, malattia di lunga durata o maternità. L’azienda, invece, può sospendere il tirocinio per periodi di chiusura aziendale di durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può anche essere interrotto prima della scadenza, comunicando per iscritto da parte del tirocinante il motivo della richiesta di interruzione. Il soggetto promotore o ospitante possono, invece, interrompere il tirocinio per gravi inadempienze o per impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.

Retribuzione

Per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare è prevista una indennità di partecipazione di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, elevabili a un importo maggiore in base a quanto previsto dalle singole normative regionali. Tale indennità è considerata reddito da lavoro dipendente solo ai fini fiscali, ma non contribuisce a maturare i contributi previdenziali e il Tfr. Non comporta inoltre la perdita dello stato di disoccupazione.

I vantaggi del tirocinio per giovani e aziende

Attraverso il tirocinio un giovane può avere l’opportunità di fare un’esperienza sul campo, grazie alla quale poter acquisire competenze sia tecniche che trasversali spendibili per entrare (o rientrare) nel mercato del lavoro. Inoltre, sperimentando sul campo una specifica attività lavorativa per un limitato periodo di tempo, è possibile capire se quel lavoro è ciò che si vuole davvero fare in futuro. Invece, l’indubbio vantaggio per le aziende nell’attivare dei tirocini è di poter formare e valutare quanto appreso dal candidato sul campo, con bassi oneri previdenziali a carico.

L’apprendistato

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2015 definisce l’apprendistato come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”. A differenza del tirocinio, l’apprendistato si configura come un vero e proprio contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo di attività formativa, al termine del quale il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto a tempo indeterminato se non vi sarà un’interruzione da parte del datore di lavoro secondo quanto previsto dalla legge. Dunque, l’apprendista, in cambio della sua prestazione lavorativa, ha il diritto di percepire uno stipendio, una formazione mirata e il conseguimento di un titolo finale.

Tipologie di Apprendistato

L’attuale normativa stabilisce tre tipologie di apprendistato:

  1. Apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: permette di conseguire una qualifica o un diploma professionale, coniugando attività formativa e esperienza pratica in azienda.
  2. Apprendistato di secondo livello professionalizzante o contratto di mestiere: per apprendere un lavoro o un mestiere e conseguire una qualifica professionale ai fini contrattuali.
  3. Apprendistato di terzo livello di alta formazione e ricerca: permette di conseguire un titolo di studio universitario (laurea triennale, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca) o un titolo d’istruzione tecnica superiore; assolvere al periodo di praticantato per l’abilitazione professionale; svolgere attività di ricerca legata a progetti aziendali.

Chi ne ha diritto

  • L’ apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si rivolge a giovani tra i 15-25 anni.
  • L’ apprendistato professionalizzante si rivolge a giovani tra i 18-29 anni (se già in possesso di qualifica professionale, si può accedere a partire da 17 anni). Inoltre, il Jobs Act ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante anche per i soggetti percettori di strumenti di sostegno al reddito legati alla disoccupazione, senza vincoli anagrafici.
  • L’apprendistato per l’alta formazione e ricerca può essere stipulato nei confronti di soggetti di età compresa tra 18-29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, o in possesso di diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

Chi sono i soggetti coinvolti

L’apprendistato coinvolge tre attori:

  • l’apprendista cioè la persona a cui è destinato il percorso formativo
  • l’azienda intenzionata ad assumere il giovane
  • l’istituzione formativa (o l’agenzia del lavoro nel caso dell’apprendistato in somministrazione) che intende avviare il percorso di apprendistato.

Come si attiva un apprendistato

Il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono un Protocollo Formativo, cioè una convenzione in cui sono indicati le modalità di cooperazione, gli obblighi formativi, le modalità di selezione e valutazione degli apprendisti. Successivamente all’individuazione dell’apprendista, viene redatto da parte dell’istituto formativo il Piano Formativo Individuale (PFI) che stabilisce durata, interventi formativi (interni ed esterni all’azienda), modalità di erogazione, mansioni che svolgerà l’apprendista, criteri e modalità di valutazione. Infine, il datore di lavoro stipula il contratto di lavoro e la Comunicazione Obbligatoria di assunzione. Anche in questo caso, come per il tirocinio, vengono designati un tutor formativo e un tutor aziendale che dovranno coordinarsi per realizzare il percorso formativo e valutare l’apprendimento.

Durata e interruzione del contratto di apprendistato

La durata del contratto dipende dal tipo di apprendistato:

  • quello di primo livello prevede una durata non inferiore a sei mesi e non superiore generalmente ai 3 anni per la qualifica e 4 anni per il diploma.
  • La durata dell’apprendistato di secondo livello è determinata dal CCNL e non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a tre anni (cinque anni per l’artigianato).
  • L’apprendistato di terzo livello prevede una durata che varia in base al titolo di studio da conseguire ed è regolamentata dalle Regioni o Province Autonome.

Gli apprendisti, come gli altri lavoratori subordinati, possono beneficiare delle tutele contro il licenziamento illegittimo (ossia licenziamento in assenza di giusta causa o giustificato motivo). Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede, il contratto prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Retribuzione e altri diritti

La retribuzione dipende dalla tipologia di contratto:

  • l’apprendistato di primo livello prevede una retribuzione su base annua di 2000 euro per i minorenni e 3000 per i maggiorenni
  • l’apprendistato di secondo livello prevede una retribuzione che varia in base al CCNL. Generalmente parte dal 60% della retribuzione prevista per il corrispondente livello d’assunzione, per poi passare gradualmente al 100% nel corso degli anni
  • l’apprendistato di terzo livello prevede una retribuzione che varia in base al CCNL e il livello di inquadramento.

Oltre alla retribuzione, l’apprendista, come qualsiasi lavoratore dipendente, ha diritto alla copertura assistenziale e previdenziale, l’assegno per il nucleo familiare, l’assicurazione contro infortunio, malattia e invalidità, ammortizzatori sociali, Tfr, ferie annuali retribuite.

La formazione

In aggiunta ai diritti sopracitati, l’azienda ha l’obbligo di erogare a favore dell’apprendista delle ore di formazione che si svolgono in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda (cioè presso strutture formative autorizzate). La durata della formazione varia in base alla tipologia di apprendistato:

  • minimo 400 ore annuali per il contratto di apprendistato di primo livello
  • 120 ore per l’intero triennio per l’apprendistato di secondo livello
  • durata variabile per il contratto di apprendistato di terzo livello in funzione del titolo di studio da conseguire.

I vantaggi dell’apprendistato per giovani e aziende

Il contratto di apprendistato può essere un’ottima opportunità per un giovane che intende entrare nel mercato del lavoro, riuscendo ad acquisire specifiche competenze attraverso un percorso formativo professionalizzante, con il vantaggio inoltre di percepire una retribuzione, conseguire un titolo finale e avere gli stessi diritti spettanti ai lavoratori subordinati.

Gli incentivi per il datore di lavoro

Per il datore di lavoro è previsto un sistema di incentivazione economica per l’assunzione degli apprendisti.

  • Incentivi contributivi: aliquota pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84% a carico dell’apprendista). A partire dal 2021 il Decreto Ristoro prevede inoltre, per l’apprendistato di primo livello, uno sgravio contributivo al 100% per i primi tre anni se l’azienda ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 9. L’aliquota sarà poi del 10% a partire dal quarto anno.
  • Incentivi economici: possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL. In alternativa, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale in funzione dell’anzianità di servizio.
  • Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Inoltre, la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato è previsto solo per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, per almeno il 20% degli apprendisti, pena l’impossibilità di assumere ulteriori apprendisti.
  • Incentivi fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
  • Retribuzione: le ore di formazione interne sono pagate al 10% della retribuzione delle ore di lavoro, mentre c’è un esonero retributivo per la formazione esterna.

Infine, è previsto uno sgravio totale della contribuzione per aziende fino a 9 dipendenti, nel limite di 3000 euro su base annua e per un periodo di 36 mesi, per assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 a conclusione dell’apprendistato di primo livello.

I datori di lavoro possono anche decidere di attivare un contratto di apprendistato in somministrazione presso un’agenzia per il lavoro. In questo caso, il lavoratore risulta assunto dall’agenzia, permettendo all’azienda un notevole risparmio sul costo del lavoro ed evitare gli oneri burocratici.

La situazione attuale del tirocinio e l’apprendistato

Un naturale percorso di crescita professionale di un giovane dovrebbe iniziare con il tirocinio, proseguire con l’apprendistato e poi con un contratto di lavoro. Tuttavia, non è questo il caso più frequente.

Se prendiamo in considerazione, ad esempio, i dati Anpal relativamente al programma Garanzia Giovani (vedi figura sopra), emerge come il tirocinio extracurriculare sia la misura di politica attiva maggiormente attivata a favore dei giovani NEET (oltre il 50% su più di 950.000 interventi di politica attiva nel periodo 2014-2020), facendo seguito però una percentuale di inserimento lavorativo tra il 40-50% (e solo il 28% nella stessa impresa). L’apprendistato invece non riesce ancora a decollare (rappresenta infatti lo 0,2% delle politiche attuate nell’ambito del programma Garanzia Giovani). Delle tre tipologie, l’apprendistato professionalizzante è quello più applicato, mentre l’apprendistato per l’alta formazione e ricerca è quasi del tutto inesistente.

Il problema è su vari fronti, quali, ad esempio:

  • poca o non adeguata conoscenza da parte delle PMI sull’apprendistato e i vantaggi che offre
  • timore da parte degli imprenditori del continuo cambiamento di leggi e decreti
  • prassi burocratica articolata per l’attivazione dell’apprendistato
  • convinzione che l’apprendistato sia fin da subito un contratto a tempo indeterminato
  • assenza di costi, facilità e velocità di attivazione del tirocinio
  • possibilità, attraverso il tirocinio, di tenere in azienda il candidato per un breve periodo di tempo, senza ulteriori obblighi

Questi sono solo alcuni dei motivi che possono spingere molte aziende a ripiegare sul tirocinio come “forma di lavoro” in alternativa sia al normale lavoro subordinato che all’apprendistato (soprattutto quello professionalizzante). La normativa attuale – attraverso incentivi, divieti e obblighi – cerca di evitare che ciò accada e di spingere verso un maggiore utilizzo dell’apprendistato. Questo tuttavia non è ancora abbastanza.

Una semplificazione della prassi burocratica dell’apprendistato, una maggiore tutela dei diritti dei giovani, una maggiore decontribuzione sull’apprendistato, una conoscenza corretta e approfondita su questi strumenti, l’affermazione di una cultura che sappia valorizzazione e gestire correttamente le risorse umane nelle aziende, sono solo alcuni degli elementi su cui puntare per riuscire a migliorare l’impiego di stagisti e apprendisti nelle realtà aziendali italiane.

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