L’Inps, con la circolare 45/2016, ha comunicato di aver ripreso la lavorazione delle pratiche che sono state presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti pe accedere al regime pensioni opzione donna 2016, entro lo scorso 31 dicembre: 35 anni di contributi insieme all’età anagrafica di 57 o 58 anni e tre mesi. Ma di cosa si tratta? E quale è lo stato della lavorazione delle domande presentate all’istituto di previdenza? Il regime pensioni opzione donna è sperimentale, introdotto dalla legge n.243/2004 (la c.d. riforma Maroni) che permette di poter anticipare il momento in cui si andrà in pensione, a condizione di optare per il calcolo della pensione (integralmente) con la regola contributiva. L’opzione donna, con simili requisiti, interessa pertanto – appunto – solo le donne che hanno il regime misto, e cioè con anni di contributi ricadenti prima del 1° gennaio 1996.
La legge di Stabilità 2016 ha scelto di prorogare tale regime pensioni opzione donna 2016 fino al 31 dicembre 2015, scadenza entro la quale viene richiesto alle donne di maturare un’anzianità contributiva pari o superiore al già ricordato limite di 35 anni (per le gestioni esclusive dell’Ago, cioè per i dipendenti pubblici, sono sufficienti 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica che deve invece essere pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome.