Di mobilità abbiamo già parlato. Ma in cosa consiste invece la mobilità compensativa, detta anche di interscambio? Come e dove si può applicare? Innanzitutto cerchiamo di interpretare l’articolo della Legge in cui si parla di questo tipo di mobilità. L’Art 7 del D. p.c.m. del 05/08/1988 prevede la possibilità di uno scambio tra i dipendenti della pubblica amministrazionemobilità volontaria; i dipendenti, anche se provenienti da un settore diverso, se l’amministrazione è d’accordo, in possesso di profili professionali corrispondenti ( ad es. se sono entrambi funzionari, o addetti alla contabilità, ecc), possono scambiarsi le mansioni. La norma lascia spazio alla discrezionalità, ciò vuol dire che le amministrazioni di riferimento possono stabilire il tipo di mansione da affidare ai dipendenti che usufruiscono di questo interscambio.
L’amministrazione, in ogni caso, si riserva sempre il diritto di cambiare la mansione e lo scambio non avviene mai senza il suo nulla osta.