Un manager non può essere chiamato a rispondere penalmente dopo un infortunio sul lavoro subito da un proprio collaboratore, e che poteva essere evitato solo se il caporeparto avesse vigilato con accuratezza. È questa la natura della sentenza 33417/14, pubblicata il 29 luglio scorso dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, e in grado di riaccendere l’attenzione sull’annoso problema degli infortuni sul lavoro, e sulla necessità di attribuire le giuste responsabilità a ogni figura professionale.

In maniera più specifica, la sentenza ha affermato che non si può condannare il presidente del consiglio di amministrazione di una società, solamente perché un operaio è caduto dalla scala nel tentativo di far riprendere la produzione. E, anche se manca la nomina di un rappresentante per la sicurezza, è comunque escluso che il legale rappresentante dell’azienda possa essere chiamato a rispondere penalmente dopo un infortunio che si sarebbe potuto evitare se il caporeparto avesse correttamente supervisionato.
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