Saldo Tasi: è caos sulle aliquote dei Comuni ritardatari

Tasi

Il prossimo 16 dicembre scadono i termini per il pagamento della seconda rata della Tasi e non tutti i contribuenti italiani conoscono l’importo che devono versare. L’elenco dei Comuni in cui non è ancora stato chiarito quali aliquote o detrazioni debbano essere applicate al saldo di fine anno è infatti abbastanza lungo. Le delibere sui tributi locali dovevano essere presentate entro il 30 luglio, ma molte amministrazioni sono arrivate in ritardo generando così un po’ di confusione.

Tasi
image by Balaph

Per chi deve mettere mano al portafogli, si profilano due possibilità. Nel caso in cui nel Comune di appartenenza non sia stata emanata alcuna delibera a modifica di aliquote e/o detrazioni, la somma da versare sarà uguale a quella corrisposta lo scorso giugno per il pagamento della prima rata. Nel caso in cui, al contrario, nel proprio Comune sia stata pubblicata una delibera di modifica, ci si dovrà rifare alle nuove disposizioni e prepararsi a sborsare qualcosa in più. Ma c’è anche una terza opzione che coinvolge i contribuenti di tutte quelle amministrazioni che hanno tardato a presentare le delibere con le aliquote modificate. Come ci si comporterà? Le nebbie non sono ancora state diradate. 

Leggi tutto

Maria Saporito

Giornalista pubblicista, mi muovo con interesse nel poliedrico mondo della comunicazione cercando di trarre insegnamento e ispirazione da ogni singolo incontro. Insegnante nella scuola pubblica, ho perfezionato la mia formazione nella didattica dell’italiano agli stranieri.
Profilo linkedin

Buoni lavoro: è boom soprattutto in Puglia

buoni lavoro

Cresce la febbre di voucher in tutta Italia. Stando ai dati forniti dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps, infatti, il ricorso ai cosiddetti “buoni lavoro” è cresciuto del 311% dal 2013 al 2015, con punte particolarmente alte in regioni come la Puglia e la Liguria. Ma prima di snocciolare i dati, cerchiamo di capire fino in fondo di cosa stiamo parlando.

buoni lavoro
image by Tashatuvango

I voucher sono appunto “buoni lavoro” con cui il datore può – previo accordo – pagare il proprio dipendente. Il loro valore è di 10 euro ciascuno, ma la somma intascata dal lavoratore si ferma a 7,5 euro. E i restanti 2,5? Vengono versati all’Inail, all’Inps e al gestore del servizio che può essere la stessa Inps, ma anche una tabaccheria convenzionata o un ufficio postale. Si tratta di un sistema di retribuzione a dir poco “agevole”: il datore che sceglie di usarla non deve esibire alcun contratto scritto né perdersi nei meandri labirintici della burocrazia, ma che – a ben guardare – lascia il dipendente “sguarnito” delle più elementari tutele come il diritto alla maternità, alla malattia, alla disoccupazione e agli assegni familiari. E c’è di più: se fino a non troppo tempo fa, ogni lavoratore poteva percepire un massimo di 5 mila euro annui in voucher, con l’approvazione del Jobs Act la somma è salita fino ai 7 mila euro (2 mila per datore).

Leggi tutto

Maria Saporito

Giornalista pubblicista, mi muovo con interesse nel poliedrico mondo della comunicazione cercando di trarre insegnamento e ispirazione da ogni singolo incontro. Insegnante nella scuola pubblica, ho perfezionato la mia formazione nella didattica dell’italiano agli stranieri.
Profilo linkedin

Contratti di collaborazione: cosa cambia col Jobs Act?

sanatoria-co.-co.-pro.

Tra le promesse consegnate dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, una delle più ricorrenti è stata quella relativa alla “razionalizzazione” delle varie forme di contratto. A partire dalle collaborazioni per le quali, a fase alterne, è stata addirittura vaticinata la completa cancellazione. Così non è stato e anche l’ultimo intervento in materia (il decreto attuativo del Jobs Act) ha certificato la sopravvivenza dei contratti di collaborazione, pur con qualche differenza.

contratti di collaborazione
image by pikcha

In linea generale, è possibile affermare (senza rischiare di dire qualcosa di scorretto) che il decreto attuativo posiziona i contratti di collaborazione nella “zona grigia” dell’autonomia gestionale limitata. Che, in pratica, segna la distanza sia dal lavoro squisitamente autonomo che da quello subordinato. La nuova normativa (che, sia detto per inciso, è inserita nel “Titolo quarto” dell’articolo 409 dedicato alle “Norme per le controversie in materia di lavoro”) ha sostanzialmente abrogato tutti gli articoli della Riforma Biagi sui co.co.co. e le norme della Riforma Fornero che limitavano l’uso delle collaborazioni rese dalle cosiddette “Partite Iva”. E cosa ha stabilito? Che devono considerarsi di collaborazione tutti quei rapporti “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. E già perché se il contratto fa riferimento a modalità di esecuzione (che possono riguardare anche il tempo o il luogo di lavoro) indicate dal committente, allora si deve parlare di rapporto di subordinazione.

Leggi tutto

Maria Saporito

Giornalista pubblicista, mi muovo con interesse nel poliedrico mondo della comunicazione cercando di trarre insegnamento e ispirazione da ogni singolo incontro. Insegnante nella scuola pubblica, ho perfezionato la mia formazione nella didattica dell’italiano agli stranieri.
Profilo linkedin